Il divieto di pubblicità delle farmacie in vigore in Polonia è contrario al diritto dell'Unione
La Corte di Giustizia dell’Unione si è pronunciata ieri sulla legge polacca del 2012 che vieta, a pena di un’ammenda, la pubblicità delle farmacie, dei punti vendita farmaceutici e delle loro attività. Considerando che il divieto fosse contrario al diritto dell’Unione, la Commissione europea aveva presentato alla Corte di giustizia un ricorso contro la Polonia, che i giudici del Lussemburgo hanno accolto, constatando che Varsavia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione. Secondo la Corte, infatti, la direttiva UE sul commercio elettronico consente a chiunque esercita una professione regolamentata, come i farmacisti in Polonia, di utilizzare comunicazioni commerciali online al fine di promuovere le proprie attività e, sebbene il contenuto e la forma di tale tipo di comunicazioni debbano rispettare talune regole professionali, queste ultime non possono condurre a un divieto generale e assoluto di qualsiasi pubblicità, come si verifica in Polonia. La circostanza che tale divieto si applichi solo ai farmacisti che lavorano in una farmacia (ossia più di due terzi dei farmacisti nel Paese) non cambia la situazione. Il divieto pregiudica poi la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, perché limita la possibilità per i farmacisti stabiliti in altri Stati membri, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i loro servizi in Polonia.
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